Qualche giorno fa abbiamo introdotto un tema particolarmente annoso, legato all’uso esclusivo dei posti auto in condominio. Ebbene, chiudiamo questo breve approfondimento segnalando come le parti comuni condominiali siano, per comune opinione, escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in tema di conformità catastale di cui all’art. 29, comma 1 bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52, in due principali ipotesi.
La prima è relativa ai c.d. beni comuni non censibili, ovvero quelle parti comuni condominiali che vengono denunciate al Catasto attraverso un elaborato planimetrico, per le quali è dunque escluso l’obbligo della presentazione delle planimetrie e, in ultima istanza, l’obbligo di classamento. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ingressi, i vani scale, la centrale termica, i cortili, le aree scoperte, e così via.
La seconda è relativa ai beni comuni censibili, ovvero quelle parti comuni condominiali per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento attraverso la presentazione della planimetria catastale e mediante il conseguente classamento. Rientrano in questa categoria il garage condominiale, la cantina condominiale, l’alloggio del portiere, e così via, nella considerazione che, come tutte le parti comuni, anche il loro trasferimento avviene, per la quota di competenza, ex lege, a prescindere da una volontà espressa in atto dalle parti. Una soluzione, quella appena accennata, che ha trovato espresso riscontro e conferma anche nella nota circolare della Agenzia del Territorio n. 3/2010 del 10 agosto 2010.
La risoluzione di ogni eventuale problematica sul tema può essere così riassunta.
Se si vuole riconoscere un diritto reale al parcheggio, bisogna trasferire il posto auto in proprietà o costituire una servitù di parcheggio. La costituzione di ogni altro diritto reale sarebbe infatti problematica, poiché i diritti di usufrutto e di uso incontrano un limite nella temporaneità del diritto, da estinguersi con la morte del titolare. Il diritto d’uso è inoltre, per legge, non cedibile.
Se si sceglie la strada del trasferimento del posto auto in proprietà, o della costituzione della servitù di parcheggio, bisognerà allora sposare la disciplina applicabile in tema di conformità catastale, per la quale i posti auto devono essere accatastati in categoria C/6 con presentazione delle relative planimetrie.
Inoltre, negli atti di trasferimento o di servitù, bisognerà riportare – a pena di nullità – il riferimento alle planimetrie catastali che sono depositate, e la dichiarazione di parte di conformità allo stato di atto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni che vigono nella stessa materia catastale. La dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità che viene rilasciata a un tecnico abilitato.
Lascia un commento