Nonostante i chiarimenti più volte arrivati dalla recente giurisprudenza, un quesito molto comune è legato al fatto se nel contratto di affitto e di locazione di un appartamento, possa essere lecitamente inserita la clausola secondo la quale è vietato introdurre e detenere animali domestici, nonostante ci sia una legge che prevede si possano introdurre animali nei condomìni. Una clausola che pertanto impedisce all’affittuario di poter portare con se, all’inizio della propria locazione, o in un secondo momento, un pet di riferimento. Ma è lecito?
In realtà, il giudice ha più volte ricordato come la presenza di animali nelle singole proprietà esclusive locate può essere vietata solamente nelle ipotesi in cui il conduttore si è contrattualmente obbligato a non detenere animali.
La scelta di tenere o meno animali di affezione, nell’ambito della singola proprietà, é d’altronde una estrinsecazione del diritto di proprietà, per cui il proprietario dell’immobile, locatore, può inserire nel contratto di locazione una simile clausola.
Tuttavia, attenzione a non saltare a conclusioni affettate. La situazione cambia radicalmente, infatti, nell’ipotesi in cui l’appartamento sia situato all’interno di un condominio: solamente in questo specifico caso, infatti, l’ultimo comma dell’articolo 1138 del Codice civile sancisce che un simile divieto non può essere inserito nel regolamento condominiale e, dunque, non può trovare alcuna applicazione la clausola di cui facevamo cenno in apertura di questo breve approfondimento, riconoscendo pertanto il valore e l’importanza di un animale domestico di affezione per la vita familiare dell’intero nucleo.
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