Qualora il condominio deliberi il passaggio dal riscaldamento centralizzato a quello di termoregolazione, e contestualmente a tale scelta si verifica una sovrapposizione dei consumi, non può essere l’intero condominio a dover sopportare i costi di questo cambiamento. A stabilirlo è la Cassazione tramite una sentenza emessa ad hoc su un caso che le è stato portato alla luce e che è avvenuto in quel di Roma.
Ma andiamo con ordine. L’assemblea di un condominio romano ha approvato l’installazione di un sistema di ripartizione del consumo del riscaldamento attraverso delle valvole termostatiche dei contatori elettronici che sarebbero poi stati applicati sul calorifero di ciascuna abitazione; l’accordo prevedeva che le spese sarebbero state suddivise prendendo in considerazione la tabella millesimale del riscaldamento (nella misura del 20%) e i consumi emersi dalla lettura del contatore (per il rimanente 80% della spesa). Un condomino però non è stato concorde con questa delibera e l’ha impugnata in sede giudiziale. Il motivo di questo disaccordo? Il condomino X riteneva che l’installazione del contatore e della valvola termostatica avrebbero alterato la rilevazione del consumo effettivo dal momento in cui la sua abitazione si avvaleva contemporaneamente di un impianto di riscaldamento autonomo.
In proposito si sono succedute diverse sentenze che hanno trascinato il caso fino alla Corte di Cassazione, la quale, a sua volta, ha stabilito che non vi sono ragioni per cui il condominio intero debba sostenere i maggiori costi di installazione all’interno della casa di un condomino dissenziente.
Insomma gli impianti di riscaldamento centralizzati stanno continuando a destare non pochi problemi in Italia, ed è proprio per evitare litigi condominiali che oltre ad alimentare tensione non fanno che aprire le porte ad un ingente dispendio di denaro, che il consiglio è quello di distaccarsi dall’impianto centralizzato tenendo conto di quanto stabilisce l’art. 1118 della legge regolatrice: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
Compiere questa importante decisione con l’aiuto di qualche idraulico di fiducia, con l’assistenza generalmente fornita da un negozio di caldaie (o di prodotti quanto meno affini), o con la consulenza di un esperto del settore è perciò suggeribile. Anche un operatore di assitenza caldaie baxi roma può esserci di grande aiuto!
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