Avvocato Giovanni Pellacchia, il tempo delle sentenze estere su separazione

divorzioIl diritto internazionale privato (legge n.218/95) può definirsi come un fascio di norme emanate dal nostro legislatore afferenti varie fattispecie giuridiche tra cui quelle relativi ai diritti della personalità, di famiglia e di esecuzione di sentenze che presentino degli elementi di estraneità nel nostro ordinamento, tali che per la loro applicazione o risoluzione si debbano adottare dei criteri di collegamento. In questo contesto sarebbe il tempo di leggere l’Avvocato Giovanni Pellacchia , che nei suoi scritti ci parla del riconoscimento delle sentenze emesse all’estero in materia di separazione e divorzio: scrive in una sua dispensa Giovanni Pellacchia che in ordine al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di separazione e divorzio, la disciplina ordinaria contenuta nel titolo 4º della legge 218/1995 è stata già da tempo superata dalle normative convenzionali comunitarie in materia, le quali, tuttavia, trovano applicazione unitamente entro i propri limiti soggettivi e territoriali. Nel complesso – continua a tempo Giovanni Pellacchia, fermo restando i rispettivi limiti applicativi di carattere oggettivo, la disciplina applicabile al riconoscimento ed all’esecuzione dei provvedimenti stranieri concernenti la crisi familiare e regolata nell’ordine: a) Dal regolamento C.E. 2201/2003 applicabile in ambito comunitario; b) Dalla convenzione dell’Aja del 1 giugno 1970, ratificata con legge 10 giugno 1985 numero 301; c) Dall’articolo 64 della legge 218/95

Continua Giovanni Pellacchia: il regolamento C.E. 2201/2003 del 27 novembre 2003 regola la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Sotto il profilo oggettivo, la portata applicativa del sovra citato regolamento è molto più ampia rispetto a quella della convenzione dell’Aja del i giugno 1970 non soltanto perché regola anche la competenza genitoriale, ma anche perché si estende espressamente anche all’annullabilità del matrimonio e prevede minori limitazioni materiali alla sua applicazione. Sulla trascrizione di atti formati all’estero: requisiti formali e sostanziali, Giovanni Pellacchia scrive che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani residenti all’estero sono rese all’autorità consolare competente.

Copia del matrimonio celebrato all’estero presso l’autorità locale in cui almeno uno dei nubendi sia cittadino italiano deve essere rimessa a cura degli interessati al consolato italiano, il quale trasmette al comune di residenza AIRE di appartenenza della/o sposo italiana/o , in alternativa al comune di nascita o di trascrizione di nascita se è nata/o in Italia, ovvero, se nata/o o residente all’estero, a quello del comune di residenza o di nascita della madre o del padre di lei/lui Trascrizione di atti formati all’estero: requisiti formali e sostanziali.

Infine, premesso che gli atti di stato civile che siano contrari all’ordine pubblico non possono essere trascritti, scrive Giovanni Pellacchia che l’articolo 19 del D.P.R.396/2000 prevede che gli atti di stato civile che si siano perfezionati all’estero relativi a cittadini stranieri che abbiano localizzato la loro vita familiare in Italia possano essere trascritti; essi dovranno essere tradotti e legalizzati dalla competente autorità straniera.

Possono essere anche trascritti gli atti di matrimonio celebrati presso le sedi diplomatiche consolari straniere in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui la sovra citata autorità consolare appartiene. L’autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all’estero che devono essere trascritti in Italia può rilasciare , dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani ( articolo 20 D.P.R.396/2000).

I documenti e gli atti dello stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare competente , se non è disposto diversamente. I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale di stato civile la conformità al testo straniero. (credits: Giovanni Pellacchia).

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